Art. 2.
(Finalità).

      1. La rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica ha la finalità di assicurare il potenziamento della capacità operativa degli enti di cui all'articolo 1 nella tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico e nella diffusione della cultura scientifica, favorendo, attraverso la costituzione di un rapporto permanente di collaborazione, le attività coordinate di ricerca, di comunicazione, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione, espositive, convegnistiche, laboratoriali, didattiche e formative, nonché ogni altra iniziativa utile alla realizzazione dei loro fini istituzionali.